Aggiornamenti riforma esame avvocato 2026
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Ora la parola al Senato — confermato l’impianto a due prove emerso in Commissione
Il 26 maggio 2026 l’Assemblea di Montecitorio ha approvato il disegno di legge delega sulla riforma dell’ordinamento forense con 177 voti favorevoli, 24 astenuti e nessun contrario. Il provvedimento passa ora al Senato, dove l’esame è preliminarmente calendarizzato fra il 9 e l’11 giugno. Confermato l’impianto a due prove scritte — parere motivato e atto giudiziario — emerso dai lavori della Commissione Giustizia.
In breve
Quando. Seduta di martedì 26 maggio 2026.
Voto. 177 favorevoli · 24 astenuti · 0 contrari.
Testo approvato. A.C. 2629-A — Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento forense.
Prossimo passaggio. Esame al Senato, indicato in via preliminare fra il 9 e l’11 giugno 2026.
Per i candidati. Confermato l’impianto a due elaborati scritti — parere motivato e atto giudiziario — già emerso dai lavori in Commissione.
Nella seduta di martedì 26 maggio l’Aula di Montecitorio ha approvato il testo A.C. 2629-A — Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento forense, nella formulazione licenziata dalla Commissione Giustizia il 7 maggio scorso al termine dell’esame in sede referente.
Il provvedimento è di iniziativa governativa (Ministro della Giustizia Carlo Nordio), collegato alla manovra di finanza pubblica, e abbinato in sede di esame ad altri sei progetti di legge (C. 594, C. 735, C. 751, C. 867, C. 2432, C. 2633).
Il testo si compone di tre articoli: l’articolo 1 conferisce la delega al Governo, da esercitare entro sei mesi attraverso uno o più decreti legislativi; l’articolo 2 fissa i principi e i criteri direttivi, articolati nelle lettere a)–cc); l’articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria.
Approvato dalla Camera, il DDL viene ora trasmesso al Senato della Repubblica, dove sarà esaminato come Atto Senato. Le indicazioni preliminari sui lavori parlamentari collocano l’esame in Aula fra il 9 e l’11 giugno 2026; la conferma definitiva del calendario sarà nota nei giorni precedenti.
| Nota. Le date 9–11 giugno sono indicate sulla base delle informazioni circolate nei lavori parlamentari. Il calendario ufficiale del Senato potrà essere oggetto di adeguamenti. |
Una volta approvato dal Senato — e qualora il testo non subisse modifiche — la legge delega potrà essere promulgata. Solo a quel punto comincerà il lavoro di scrittura dei decreti legislativi attuativi, da emanare entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge.
Per chi si prepara alla sessione di dicembre 2026, due punti meritano attenzione.
Primo: l’impianto a due elaborati scritti è confermato. Nel corso dei lavori in Commissione, gli emendamenti volti a ridurre la prova scritta a un’unica prova integrata erano stati respinti, e la Commissione aveva confermato l’impianto a parere motivato e atto giudiziario, in materia a scelta fra civile, penale e amministrativo. Questo è l’impianto recepito dal testo trasmesso al Senato.
| Avvertenza redazionale. La formulazione testuale della lettera bb) dell’articolo 2, come riportata nella sintesi di documentazione parlamentare, presenta un’espressione sintetica che richiede lettura del testo definitivo per essere sciolta senza margini di ambiguità. Aggiorneremo questa pagina non appena il testo trasmesso al Senato sarà disponibile come Atto Senato e consultabile nella sua versione integrale. |
Secondo: il diritto internazionale privato e processuale è tra le materie a scelta per l’orale. L’inserimento, votato in Commissione con il consenso trasversale di maggioranza e opposizione, è confermato nel testo arrivato in Aula. La materia si aggiunge alle altre opzioni (amministrativo, commerciale, costituzionale, del lavoro, dell’Unione europea, tributario, ecclesiastico).
Il voto della Camera accelera lo scenario che ad aprile avevamo definito “Scenario 1”: approvazione del DDL delega in tempo utile per consentire al Governo di emanare i decreti legislativi attuativi prima della sessione di dicembre.
Restano però due variabili da sciogliere:
Lo scenario 2 — decreto legge ad hoc per la sola sessione 2026 — perde quota man mano che l’iter del DDL delega procede, ma non può ancora essere escluso del tutto.
In aprile abbiamo scritto che l’errore più comune, in un quadro incerto, era sospendere la preparazione. Quell’analisi vale anche oggi, e a maggior ragione: il voto della Camera chiude un capitolo (la struttura dell’esame ormai consolidata nel dibattito parlamentare) ma ne apre uno tecnico (i tempi di scrittura dei decreti attuativi).
Chi arriva a dicembre con la preparazione fatta — su entrambi gli elaborati scritti, sulla capacità di analisi del caso, sulla solidità normativa e giurisprudenziale — sarà pronto in qualunque assetto definitivo. Chi avrà aspettato di “vedere come finisce” si troverà con poche settimane per recuperare in autunno.
La Camera ha definitivamente approvato la riforma dell’esame avvocato?
No. La Camera ha approvato il DDL delega in prima lettura il 26 maggio 2026. Il testo passa ora al Senato. Solo dopo l’approvazione del Senato (e, se non vi saranno modifiche, senza ulteriore lettura alla Camera) la legge delega potrà essere promulgata. Successivamente, il Governo dovrà emanare i decreti legislativi attuativi entro sei mesi.
Quando il Senato esaminerà il DDL Nordio?
L’esame al Senato è indicato in via preliminare fra il 9 e l’11 giugno 2026. Il calendario sarà confermato dalla Presidenza del Senato nei giorni precedenti.
L’esame avvocato 2026 sarà con una o due prove scritte?
Nel testo licenziato dalla Commissione Giustizia e arrivato in Aula, l’impianto è a due elaborati scritti — parere motivato e atto giudiziario, in materia a scelta fra civile, penale e amministrativo. La formulazione testuale definitiva sarà leggibile sul testo trasmesso al Senato, che pubblicheremo non appena disponibile.
Il diritto internazionale privato e processuale è una materia dell’esame 2026?
Sì, nelle materie a scelta per la prova orale. È stato reintrodotto con un emendamento approvato in Commissione con il consenso di maggioranza e opposizione, e il reinserimento è stato confermato nel testo arrivato in Aula. Si aggiunge alle altre opzioni: diritto amministrativo, commerciale, costituzionale, del lavoro, dell’Unione europea, tributario, ecclesiastico.
La nuova disciplina si applica già alla sessione di dicembre 2026?
Dipende dai tempi parlamentari e dai tempi di emanazione dei decreti legislativi attuativi. Lo scenario più lineare prevede approvazione del Senato e decreti delegati emanati entro l’autunno. In caso di slittamento, non è escluso un decreto legge ad hoc per disciplinare la sola sessione 2026, come accadde nelle sessioni 2020 e 2021.
Cosa devo fare adesso se sto preparando l’esame?
Continuare a prepararti su entrambi gli elaborati scritti (parere e atto), curare l’analisi del caso e la struttura argomentativa, mantenere solida la base normativa e giurisprudenziale. È la posizione che resta razionale in qualunque scenario definitivo.
Confermate due prove scritte, torna all’orale il diritto internazionale privato e processuale
La Commissione Giustizia della Camera ha bocciato gli emendamenti che proponevano di ridurre l’esame di abilitazione a una sola prova scritta. Confermato l’impianto a due prove — parere motivato e atto giudiziario — previsto dal DDL Nordio. Reinserito fra le materie della prova orale il diritto internazionale privato e processuale, su proposta trasversale di opposizione e maggioranza.
In breve
Nel corso dell’esame in sede referente del DDL C. 2629 “Nordio” — Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento forense — la Commissione Giustizia della Camera ha respinto gli emendamenti volti a ridurre a una sola prova scritta l’esame di abilitazione. Contestualmente, con un’approvazione trasversale che ha raccolto il consenso di forze di maggioranza e opposizione, sono stati accolti tre emendamenti identici che reinseriscono il diritto internazionale privato e processuale fra le materie della prova orale.
Il risultato consolida l’impianto a due prove scritte e una prova orale già previsto dalla versione governativa del DDL.
La Commissione Giustizia ha esaminato una serie di emendamenti all’articolo 2 del DDL 2629, con cui parte delle opposizioni (M5S e AVS) aveva proposto di semplificare la struttura dell’esame scritto, riducendolo a una sola prova integrata.
Gli emendamenti respinti con distinte votazioni
Nel presentare gli emendamenti 2.124 e 2.125, l’on. Valentina D’Orso (M5S) ha illustrato la proposta: un’unica prova scritta che coniugasse profili di diritto sostanziale e processuale in una materia a scelta del candidato fra diritto privato, penale e amministrativo. Secondo la proponente, la soluzione sarebbe stata coerente con la tendenza a puntare su un’unica specializzazione professionale sin dalle prime fasi della carriera.
L’on. Devis Dori (AVS) ha colto l’occasione per sollecitare il rappresentante del Governo a farsi carico dell’indeterminatezza sulle modalità della prossima sessione d’esame, questione che — come ha ricordato — tocca migliaia di giovani praticanti.
Gli emendamenti sono stati tuttavia respinti, confermando l’impianto a due prove scritte previsto dal DDL:
Nella stessa sede la Commissione ha accolto, con approvazione trasversale, tre emendamenti di identico contenuto che reintroducono il diritto internazionale privato e processuale fra le materie oggetto della prova orale. La materia era stata espunta nelle versioni precedenti del testo e torna ora fra le opzioni a disposizione del candidato.
Il rilievo politico del voto non è secondario: l’accoglimento attraversa tutti gli schieramenti, con firmatari appartenenti ad area di maggioranza (Cavo, Romano), al Partito Democratico (Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa) e ad Alleanza Verdi-Sinistra (Dori). Un consenso ampio che testimonia il riconoscimento bipartisan della centralità della materia nella formazione dell’avvocato contemporaneo.
| Al comma 1, lettera bb), numero 3), dopo le parole: diritto ecclesiastico aggiungere le seguenti: , il diritto internazionale privato e processuale.
Emendamenti identici approvati: 2.128 (Cavo, Romano) · 2.129 (Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa) · 2.130 nuova formulazione (Dori). |
A seguito di questa modifica, il quadro aggiornato delle materie dell’orale previste dal DDL comprende — oltre alle materie obbligatorie (discussione delle prove scritte, caso pratico, diritto processuale civile e penale, diritto sostanziale coerente con la scelta dello scritto, ordinamento e deontologia forense) — due materie a scelta fra:
Il voto in Commissione produce due effetti concreti per chi si sta preparando:
A questo punto dell’iter parlamentare, la tempistica di entrata in vigore del nuovo modello resta il nodo più incerto. Due sono gli scenari ragionevolmente prospettabili, entrambi coerenti con l’impianto a due prove scritte ormai consolidato nel dibattito parlamentare.
Il DDL Nordio viene approvato dalla Camera, trasmesso al Senato e licenziato in tempo per consentire al Governo di emanare i decreti legislativi attuativi entro l’autunno. L’esame di dicembre 2026 si svolge già secondo il nuovo regime: due prove scritte (parere motivato + atto giudiziario), prova orale unica nella struttura ampliata, codici annotati ammessi. È lo scenario più lineare, ma richiede una tempistica parlamentare serrata.
Qualora il DDL delega non concludesse l’iter in tempo utile, il Governo potrebbe intervenire con un decreto legge specifico dedicato alla disciplina della sola sessione 2026, per assicurare certezza normativa. Ragionevolmente, un simile DL non potrebbe discostarsi dalle linee di indirizzo già emerse nel dibattito parlamentare: l’ipotesi più plausibile è che anticipi il modello a due prove scritte — parere motivato e atto giudiziario — rinviando ai decreti attuativi della delega la disciplina di dettaglio dell’orale, del tirocinio e dell’ordinamento professionale.
Questo scenario troverebbe precedenti concreti nella prassi recente: durante la fase pandemica il legislatore è già intervenuto con decreti legge specificamente dedicati all’esame forense — dal DL 22/2020 (conv. in L. 41/2020) al DL 31/2021 (conv. in L. 50/2021), che disciplinò compiutamente la sessione 2020 svolta nel 2021¹. Lo strumento giuridico è dunque disponibile e politicamente praticabile.
| ¹ Nota. L’ipotesi del decreto legge è formulata come scenario ricostruttivo plausibile sulla base delle dinamiche abituali del legislatore in materia. Non risultano a oggi indicazioni ufficiali del Governo in tal senso. I precedenti pandemici citati (DL 22/2020 e DL 31/2021) confermano tuttavia che lo strumento è stato già utilizzato per disciplinare in via d’urgenza singole sessioni dell’esame di abilitazione forense, in deroga al regime ordinario. |
In qualunque dei due scenari, l’impianto sostanziale della preparazione non cambia:
L’errore più comune in un quadro incerto è sospendere la preparazione in attesa di certezze. È l’opposto di quello che serve: chi arriva a dicembre con una preparazione costruita su entrambi i formati di scritto e sulle capacità trasversali (analisi del caso, struttura argomentativa, redazione) sarà pronto in qualunque scenario. Chi avrà aspettato rischia di rincorrere con pochi mesi a disposizione.
La Commissione Giustizia della Camera ha respinto gli emendamenti che proponevano la prova unica. Il DDL Nordio conferma due prove scritte: un parere motivato e un atto giudiziario in materia a scelta fra civile, penale e amministrativo.
In tale ipotesi non è da escludere che il Governo intervenga con un decreto legge ad hoc per disciplinare la sola sessione 2026, sul modello dei precedenti DL 22/2020 e DL 31/2021 adottati in fase pandemica. Lo scenario più plausibile prevederebbe comunque l'anticipazione del modello a due prove scritte (parere + atto).
La situazione normativa sull’esame di avvocato 2026 si sta chiarendo, anche se resta articolata.
Alla Camera dei Deputati si stanno muovendo contemporaneamente due iniziative legislative parallele che riguardano l’esame: il disegno di legge di riforma dell’ordinamento forense (riforma Nordio) e il decreto Milleproroghe.
Può sembrare confusionario avere due binari legislativi contemporanei sullo stesso tema, ma la logica è chiara: entrambe le iniziative convergono sulla stessa direzione e mirano a evitare lo stesso problema.
Per capire perché si stanno muovendo su due fronti, bisogna partire dal rischio che si vuole scongiurare.
Allo stato attuale, se non venisse approvato nulla entro l’estate 2026, l’esame di avvocato di dicembre 2026 si svolgerebbe secondo la Legge 31 dicembre 2012, n. 247 nella sua formulazione originaria. Questo significherebbe:
Questo sistema non è mai entrato effettivamente in applicazione dal 2012 a oggi perché è stato sempre rinviato o modificato con provvedimenti temporanei. Il ritorno a questo sistema “puro” sarebbe particolarmente gravoso per i candidati, soprattutto per l’assenza dei codici annotati.
Ed è proprio per evitare questo scenario che si stanno muovendo contemporaneamente su due binari legislativi.
Il disegno di legge di riforma dell’ordinamento forense, attualmente all’esame della Camera, prevede una modifica strutturale dell’esame di avvocato.
Proposta originaria della riforma
Il testo base del DDL prevede due prove scritte (invece delle tre attuali), da svolgersi in videoscrittura con la possibilità di consultare codici annotati con giurisprudenza.
Emendamento presentato: riduzione a una sola prova
Durante l’esame parlamentare del DDL è stato presentato l’emendamento AC 2629 (firmatari: D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Perantoni, Dell’Olio, Dori) che propone di modificare ulteriormente la riforma riducendo le prove scritte da due a una.
Secondo questo emendamento, l’esame scritto consisterebbe nella redazione di un solo atto giudiziario che richieda conoscenze di diritto sostanziale e processuale, in una materia a scelta dal candidato tra diritto privato, penale e amministrativo.
L’emendamento conferma:
Questo emendamento è ancora in discussione e potrebbe essere approvato, modificato o respinto durante l’iter parlamentare.
Parallelamente al DDL di riforma, alla Camera è in esame il decreto Milleproroghe, che ogni anno raccoglie le proroghe di regimi temporanei in scadenza.
Proprio in questo decreto sono stati presentati emendamenti che riguardano l’esame di avvocato, con una strategia a due livelli per coprire tutti gli scenari possibili.
Prima serie di emendamenti: proroga del sistema “Vigliani” (emendamenti 12.9-12.12)
Gli emendamenti identici 12.9, 12.10, 12.11 e 12.12 (presentati da diversi gruppi parlamentari) propongono di prorogare per il 2026 il sistema d’esame applicato nelle sessioni 2023, 2024 e 2025.
Questo sistema, nato con il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 (noto come “decreto Vigliani”), prevede:
La proroga estenderebbe questo regime temporaneo anche all’esame di dicembre 2026, evitando il ritorno automatico alla Legge 247/2012.
Seconda serie di emendamenti: rete di sicurezza (emendamenti 12.13-12.18)
Gli emendamenti 12.13, 12.14, 12.16, 12.17 e 12.18 rappresentano una rete di sicurezza nel caso in cui la proroga del sistema “Vigliani” non venisse approvata.
Questi emendamenti non prorogano il sistema a una prova, ma intervengono direttamente sulla Legge 247/2012 per modificare un elemento cruciale: reintroducono la possibilità di consultare i codici annotati durante le prove scritte.
In pratica, se dovesse applicarsi la Legge 247/2012, questi emendamenti garantirebbero che l’esame si svolga con:
Questa soluzione rappresenta un compromesso: non sarebbe il sistema ideale a una o due prove, ma almeno eviterebbe lo scenario peggiore (tre prove senza codici).
La strategia legislativa può sembrare ridondante, ma ha una logica precisa: coprire tutti gli scenari possibili e garantire comunque un risultato accettabile.
Vediamo le combinazioni possibili:
Scenario A: passa la riforma dell’ordinamento forense
→ Due prove scritte (o una sola se viene approvato l’emendamento AC 2629)
→ Con codici annotati
→ Videoscrittura
Scenario B: non passa la riforma, ma passa il Milleproroghe con emendamenti 12.9-12.12
→ Una prova scritta (sistema Vigliani prorogato)
→ Con codici annotati
→ Modalità tradizionale (non videoscrittura)
Scenario C: non passa la riforma, passa il Milleproroghe con emendamenti 12.13-12.18
→ Tre prove scritte (Legge 247/2012 modificata)
→ Con codici annotati (questo è il punto cruciale modificato)
→ Modalità tradizionale (non videoscrittura)
Scenario D: non passa nulla
→ Tre prove scritte
→ Senza codici annotati
→ Applicazione pura della Legge 247/2012
Gli emendamenti al Milleproroghe sono proprio pensati per evitare lo Scenario D, garantendo che in ogni caso i candidati possano consultare i codici annotati.
Il decreto Milleproroghe deve essere approvato definitivamente dalla Camera entro il 19 febbraio 2026.
Questo significa che entro il 20 febbraio 2026 avremo chiarezza su almeno uno dei due binari legislativi: sapremo se e quali emendamenti al Milleproroghe sono stati approvati.
Per quanto riguarda la riforma dell’ordinamento forense, i tempi sono meno certi, ma l’iter parlamentare è comunque in corso e potrebbe concludersi nei prossimi mesi.
Cosa significa per chi si prepara all’esame 2026
Chi sta studiando per l’esame di dicembre 2026 ha davanti uno scenario che sta per chiarirsi, con alcuni elementi già certi e altri ancora da definire.
Punti certi
I codici annotati con giurisprudenza saranno utilizzabili. Questo è garantito da qualsiasi combinazione normativa attualmente in discussione. Preparati a usarli efficacemente: saper navigare velocemente tra norme e sentenze, trovare i riferimenti giusti in poco tempo, integrare giurisprudenza negli elaborati è una competenza fondamentale in ogni scenario.
Non si dovrebbe applicare il sistema più gravoso (tre prove senza codici). Tutti gli interventi normativi in discussione mirano esplicitamente a evitare questo scenario.
Come prepararsi in questa fase di transizione
La strategia più solida resta quella già valida negli anni scorsi: sviluppare competenze trasversali che funzionano in qualsiasi formato d’esame.
Tecnica compositiva: saper strutturare pareri e atti giudiziari completi, con schema logico chiaro (fatto, diritto, soluzione) è utile sia che tu debba scriverne uno, due o tre.
Uso efficace dei codici annotati: questa competenza diventa ancora più importante sapendo che sarà utilizzabile sicuramente. Esercitati a trovare rapidamente norme e giurisprudenza pertinente, a leggere velocemente le massime, a integrare i riferimenti giurisprudenziali negli elaborati senza perdere tempo.
Gestione del tempo: qualunque sia il numero di prove, dovrai comunque redigere elaborati completi in tempi limitati. La capacità di pianificare la traccia, dosare il tempo tra le diverse sezioni dell’elaborato, scrivere in modo efficiente è trasversale.
Ius&Law monitora quotidianamente l’iter parlamentare di entrambi i provvedimenti (riforma dell’ordinamento forense e decreto Milleproroghe) e aggiorna questa pagina ogni volta che emergono novità concrete.
I prossimi aggiornamenti riguarderanno:
quello presentato a gennaio 2026 che una sola prove scritta anziché due
È stato presentato un emendamento al disegno di legge di riforma dell’ordinamento forense (AC 2629) che modifica sostanzialmente la struttura dell’esame scritto per l’abilitazione alla professione di avvocato.
L’emendamento propone di passare da due prove scritte a una sola prova scritta, cambiando anche le modalità di svolgimento rispetto a quanto previsto dalla bozza originaria della riforma.
L’emendamento interviene sul comma 1, lettera bb) del disegno di legge, modificando sia il numero delle prove sia le modalità di svolgimento.
Testo dell’emendamento
Al comma 1, lettera bb), numero 1), sostituire le parole: “due prove scritte” con le seguenti: “una prova scritta”.
Conseguentemente, sostituire il numero 2) con il seguente:
2) le modalità di svolgimento della prova scritta, stabilendo che essa consista nella redazione in presenza e in modalità di videoscrittura con il solo ausilio dei codici annotati con la giurisprudenza, di un atto giudiziario, che richieda conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale su un quesito proposto, in una materia a scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo.
Firmatari: D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Perantoni, Dell’Olio (emendamento *2.124) e Dori (emendamento *2.125).
L’emendamento modifica due aspetti fondamentali dell’esame scritto rispetto alla bozza originaria della riforma.
Numero di prove: da due a una
La proposta originaria prevedeva due prove scritte. Con questo emendamento, l’esame scritto si ridurrebbe a una sola prova.
Questa modifica avrebbe un impatto evidente sulla durata complessiva dell’esame e sulla preparazione richiesta ai candidati, concentrando la valutazione delle competenze tecniche in un’unica giornata d’esame invece che in due.
Tipologia di prova: solo atto giudiziario
L’emendamento specifica che la prova scritta consiste nella redazione di un atto giudiziario, eliminando quindi la distinzione tra diverse tipologie di elaborato (parere motivato e atto giudiziario) che caratterizzava il progetto di nuovo esame.
Il candidato dovrà redigere un atto giudiziario che richieda conoscenze sia di diritto sostanziale sia di diritto processuale, su un quesito proposto dalla commissione.
L’emendamento conferma due aspetti già previsti dalla bozza originaria della riforma:
Videoscrittura: la prova si svolge al computer, non più manualmente.
Codici annotati con giurisprudenza: il candidato può consultare i codici annotati durante lo svolgimento della prova, come avviene già nell’attuale sistema d’esame.
Resta specificato che la prova si svolge in presenza, quindi presso le sedi d’esame fisiche e non da remoto.
|
Confronto: riforma originaria vs. emendamento Aspetto |
Riforma originaria (bozza) |
Emendamento AC 2629 |
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Numero prove scritte |
Due prove scritte |
Una sola prova scritta |
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Tipologia elaborato |
Non specificato nell’emendamento |
Solo atto giudiziario |
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Modalità di svolgimento |
Videoscrittura, in presenza, con codici annotati |
Confermato: videoscrittura, in presenza, con codici annotati |
Il decreto Milleproroghe ha tempi certi (deve essere approvato entro 19 febbraio 2026) e quindi è probabile che almeno gli emendamenti "di sicurezza" (12.13-12.18) vengano approvati per evitare il ritorno alla Legge 247/2012 pura. La riforma dell'ordinamento ha tempi meno stringenti ma un iter comunque avviato.
Dipenderà dalle date di entrata in vigore e dalle disposizioni di coordinamento tra i due provvedimenti. In genere, una riforma strutturale prevale su una proroga temporanea, ma il legislatore potrebbe anche prevedere esplicitamente che il Milleproroghe si applichi "nelle more" dell'entrata in vigore della riforma.
È tecnicamente possibile solo se entrambi i binari legislativi fallissero completamente. Ma questo scenario è molto improbabile dato che tutti i gruppi parlamentari hanno presentato emendamenti al Milleproroghe proprio per evitarlo. C'è consenso trasversale sul fatto che il ritorno al sistema del 2012 puro sarebbe eccessivamente gravoso.
Certezza completa l'avrai solo quando i provvedimenti saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale e quando il Ministero della Giustizia pubblicherà il bando d'esame con le modalità specifiche. Tuttavia, entro il 20 febbraio 2026 (esito Milleproroghe) avrai già un quadro molto più chiaro degli scenari possibili.
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