Aggiornamenti riforma esame avvocato 2026
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Il Decreto diventa definitivo
Confermate due prove scritte in presenza, parere motivato e atto giudiziario, con i soli codici annotati. La videoscrittura annunciata a inizio giugno non c’è.
Il decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100 è ora legge dello Stato. Il Parlamento lo ha convertito con la legge 7 agosto 2026, n. 145, pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’8 agosto. Per chi si prepara alla sessione di dicembre, la notizia principale è che l’impianto dello scritto resta quello di sempre: parere motivato e atto giudiziario, redatti a mano, con il solo ausilio dei codici annotati con la giurisprudenza. Niente prova al computer.
In breve
- Provvedimento. Legge 7 agosto 2026, n. 145, di conversione del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100.
Pubblicazione. Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 183 dell’8 agosto 2026.
Iter parlamentare. Senato: approvazione senza modifiche il 30 luglio 2026. Camera: via libera definitivo il 5 agosto 2026, con 165 voti favorevoli e 80 contrari.
Modalità delle prove scritte. In presenza, a mano, con il solo ausilio dei codici annotati con la giurisprudenza. Esclusi testi, appunti, scritti informatici, dispositivi elettronici e strumenti di telecomunicazione.
Videoscrittura. Non prevista dal testo convertito.
Applicazione. Sessione attesa a dicembre 2026. La data esatta e le modalità operative restano da fissare con il decreto ministeriale di indizione, non ancora pubblicato.
Il Senato ha approvato il testo del decreto senza modifiche il 30 luglio. La Camera ha dato il via libera definitivo il 5 agosto, con 165 voti a favore e 80 contrari. Pubblicata in Gazzetta Ufficiale il giorno successivo, la legge 145/2026 chiude l’iter previsto dall’articolo 77 della Costituzione: un decreto-legge perde efficacia se non convertito entro 60 giorni dalla pubblicazione, e per il DL 100/2026 quel termine cadeva l’11 agosto. La conversione è arrivata con qualche giorno di anticipo, senza soluzione di continuità rispetto al testo già in vigore dal 12 giugno.
Restano due gli elaborati scritti, ciascuno in una materia scelta dal candidato tra diritto civile, penale e amministrativo:
Le due materie possono essere diverse: chi vuole può scegliere il parere in civile e l’atto in penale. Per la redazione è ammesso solo l’ausilio dei codici annotati con la giurisprudenza. Qualunque altro testo, appunto, dispositivo elettronico o strumento di telecomunicazione comporta l’esclusione immediata dall’esame.
Nelle prime comunicazioni di inizio giugno si era parlato di videoscrittura obbligatoria: le prove scritte al computer, in postazione controllata, invece che a mano. Ne avevamo dato conto anche su questa pagina, nell’aggiornamento del 4 giugno. Il testo del decreto pubblicato il 12 giugno non conteneva più questa previsione, e la legge di conversione dell’8 agosto lo conferma senza ambiguità: le prove si svolgono in presenza, a mano, sui fogli forniti dalla commissione. Chi si sta preparando può quindi continuare a esercitarsi con carta e penna, esattamente come le sessioni degli ultimi anni.
Sull’orale la legge di conversione non introduce modifiche rispetto al testo del decreto di giugno. Il colloquio resta articolato in quattro componenti: la soluzione di un caso pratico nella materia scelta dal candidato, tre quesiti su aree distinte (diritto processuale, diritto sostanziale, una materia a scelta tra costituzionale, commerciale, del lavoro, internazionale, dell’Unione europea o tributario) e un quesito di ordinamento, deontologia e previdenza forense.
Il quadro normativo è definito, ma non ancora operativo fino in fondo. Il Ministero della giustizia deve ancora pubblicare il decreto di indizione della sessione, che fisserà la data precisa delle prove, le sedi, i termini per la domanda e le modalità di comunicazione delle materie scelte. Fino a quel momento, “sessione di dicembre” resta l’orizzonte atteso sulla base della prassi degli anni precedenti, non una data ufficiale.
Per chi lavora sul parere e sull’atto giudiziario, la sostanza della preparazione non cambia di una virgola: sono gli stessi due elaborati su cui ci si esercita da anni, con lo stesso strumento di consultazione, gli stessi criteri di fondo. L’unica cosa che la fase di incertezza degli scorsi mesi aveva reso legittimo chiedersi, e cioè se sarebbe servito abituarsi a scrivere al computer, ha oggi una risposta chiusa: no. Chi si è tenuto pronto per entrambi gli scenari può concentrarsi su uno solo.
Il decreto sull’esame avvocato è stato convertito in legge?
Sì. Il decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100 è stato convertito dalla legge 7 agosto 2026, n. 145, pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’8 agosto 2026, dopo l’approvazione del Senato il 30 luglio e il via libera definitivo della Camera il 5 agosto.
L’esame avvocato 2026 si svolgerà con la videoscrittura?
No. Le prove scritte restano manoscritte e si svolgono in presenza. La videoscrittura, annunciata nelle prime comunicazioni di inizio giugno, non è entrata nel testo del decreto né nella legge di conversione.
Quante prove scritte prevede l’esame avvocato 2026?
Due: un parere motivato e un atto giudiziario, ciascuno in una materia scelta dal candidato tra diritto civile, penale e amministrativo. Le due materie possono essere diverse tra loro.
Si possono usare i codici annotati con la giurisprudenza?
Sì, è l’unico strumento di consultazione ammesso durante le prove scritte. Non sono consentiti altri testi, appunti, scritti informatici, dispositivi elettronici o strumenti di telecomunicazione.
Quando si terrà la sessione d’esame 2026?
La sessione attesa è quella di dicembre, in base alla prassi degli anni precedenti. La data ufficiale, le sedi e le modalità operative saranno fissate dal decreto ministeriale di indizione, non ancora pubblicato.
Cosa cambia rispetto al decreto di giugno?
Nella sostanza, nulla: la legge di conversione ha recepito il testo del decreto senza modifiche rilevanti per i candidati. Conferma quanto già in vigore dal 12 giugno, incluso il fatto che la videoscrittura non fa parte della disciplina.
Cosa devo fare adesso se mi sto preparando all’esame di dicembre?
Continuare a esercitarsi su parere motivato e atto giudiziario con carta e penna, usando i codici annotati come si farebbe il giorno dell’esame. La struttura della prova è definita: non ci sono più scenari alternativi su cui tenersi pronti.
Due prove scritte e un orale a struttura nuova. Le regole si applicano già dalla sessione di dicembre 2026.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 giugno 2026 ed entrato in vigore lo stesso giorno, il DL 100/2026 riscrive la disciplina dell’esame di Stato per l’accesso alla professione di avvocato. La struttura a due prove scritte (parere motivato e atto giudiziario) è confermata. La prova orale viene completamente ristrutturata: un caso pratico, tre quesiti su materie selezionabili dal candidato, un quesito di ordinamento e deontologia forense. Le nuove regole si applicano dalla prima sessione utile, quella di dicembre 2026.
In breve
- Provvedimento. Decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100 — “Misure urgenti in materia di giustizia e per l’attuazione del Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo”.
- Pubblicazione. Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 134 del 12 giugno 2026.
- Entrata in vigore. 12 giugno 2026.
- Norma rilevante per l’esame avvocato. Articolo 1 — Disposizioni in materia di esame di Stato per l’accesso alla professione di avvocato.
- Applicazione. Le disposizioni si applicano a partire dalla prima sessione successiva all’entrata in vigore del decreto. La prima sessione utile è quella di dicembre 2026.
Il Consiglio dei ministri del 4 giugno 2026 ha deliberato il decreto-legge che il Presidente della Repubblica ha emanato l’11 giugno. Il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 giugno con il numero 100 ed è entrato in vigore lo stesso giorno.
Il DL contiene misure eterogenee, in due capi. Il primo riguarda la giustizia: digitalizzazione, magistratura onoraria, ufficio per il processo, responsabilità del notaio e — alla testa del capo — la disciplina dell’esame di abilitazione forense. Il secondo capo recepisce il Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo del 14 maggio 2024.
L’articolo 1 è dedicato all’esame avvocato. Nelle premesse del decreto, il Governo motiva l’urgenza richiamando la necessità di adeguare la selezione dei candidati alle competenze richieste dalla professione, e di conseguenza di garantire la qualità della tutela dei diritti dei cittadini.
Il decreto-legge non è un provvedimento ad hoc per la sola sessione 2026. Riscrive direttamente la disciplina dell’esame e abroga le norme corrispondenti della legge professionale del 2012 (articoli 46, 47 e 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247). Le nuove regole sono dunque destinate a valere a regime, salve eventuali modifiche in sede di conversione o successive.
Sul DDL delega C. 2629 (Nordio), approvato dalla Camera il 26 maggio 2026 e in esame al Senato, l’intervento d’urgenza incide soltanto in modo indiretto. Il DDL conferisce al Governo una delega più ampia, che riguarda l’intero ordinamento forense (tirocinio, ordinamento, deontologia, organizzazione). Sull’esame, il decreto-legge anticipa direttamente la nuova disciplina; il Parlamento dovrà comunque convertire il DL entro 60 giorni dalla pubblicazione (vale a dire entro l’11 agosto 2026), e il DDL delega potrà proseguire il suo iter sugli altri profili.
| Nota tecnica. Il decreto-legge, ai sensi dell’articolo 77 della Costituzione, perde efficacia se non convertito entro 60 giorni. In assenza di conversione, le disposizioni decadrebbero retroattivamente. È prassi consolidata, in materia di esame forense, che decreti d’urgenza di questo tipo siano convertiti senza interruzioni dell’efficacia. |
Le prove scritte si svolgono in presenza, sui temi formulati dal Ministro della giustizia, con il solo ausilio dei codici annotati con la giurisprudenza. Non sono consentiti testi, scritti informatici, strumenti elettronici o di telecomunicazione: la loro introduzione comporta l’esclusione immediata dall’esame.
Le due prove hanno ad oggetto, rispettivamente:
La materia delle due prove può quindi essere diversa: nulla impedisce di scegliere, ad esempio, il parere in civile e l’atto in penale. La scelta è del candidato.
La novità più rilevante riguarda l’orale. La struttura non è più quella ipotizzata dal DDL Nordio (due materie a scelta in un elenco unico), ma una struttura articolata in quattro componenti.
Il colloquio orale ha ad oggetto:
— primo quesito: diritto processuale, civile o penale, a scelta del candidato;
— secondo quesito: diritto sostanziale, civile, penale o amministrativo, a scelta del candidato;
— terzo quesito: una materia a scelta del candidato fra diritto costituzionale, commerciale, del lavoro, internazionale, dell’Unione Europea o tributario;
La prova orale si svolge nella medesima sede della prova scritta.
La valutazione delle prove si fonda su cinque criteri elencati dall’articolo 1 del DL:
Sul piano numerico:
La commissione, nominata con decreto del Ministro della giustizia, è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti: tre effettivi e tre supplenti avvocati cassazionisti, uno effettivo e uno supplente di regola magistrati in pensione (in seconda istanza in servizio), uno effettivo e uno supplente professori universitari o ricercatori in materie giuridiche, anche in pensione. La presidenza è di un avvocato.
Presso ogni corte d’appello opera una sottocommissione di tre membri effettivi e tre supplenti, presieduta da un avvocato. Se il numero dei candidati lo richiede, possono essere costituite ulteriori sottocommissioni, ciascuna per gruppi sino a trecento candidati.
Sono previste cause di incompatibilità: non possono essere designati avvocati componenti di consigli dell’ordine, di consigli distrettuali di disciplina, del Consiglio nazionale forense o della Cassa forense. Gli avvocati che partecipano alla commissione non possono essere eletti in tali organi nelle elezioni immediatamente successive.
Le spese per la sessione sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di 62 euro, da corrispondere al momento della presentazione della domanda. Il contributo sarà aggiornato ogni tre anni secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.
Il decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione disciplinerà le modalità operative: svolgimento delle prove scritte e orali, modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato, pubblicità dell’avvio delle procedure. Lo stesso decreto definirà le modalità di utilizzo di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, scrittura e calcolo, con possibile prolungamento dei tempi per i candidati con disturbi specifici di apprendimento.
Il decreto-legge produce due effetti immediati per i candidati alla sessione di dicembre 2026.
Primo: la sessione 2026 si svolge nel nuovo regime. Le nuove regole sull’esame si applicano dalla prima sessione successiva all’entrata in vigore del decreto. La prima sessione utile è dicembre 2026: lo scenario di un esame transitorio “alla vecchia maniera” è escluso.
Secondo: la preparazione sull’impianto degli scritti non cambia. Parere motivato e atto giudiziario sono confermati come pilastri delle prove scritte. La scelta della materia (civile, penale, amministrativo) resta in capo al candidato per ciascuna prova. La preparazione sui codici annotati con la giurisprudenza, sulla redazione del parere e sulla redazione dell’atto giudiziario è il cuore della sessione 2026 esattamente come lo era nel vecchio regime.
Terzo: la novità si concentra sull’orale. È qui che è richiesto un aggiornamento di metodo. La struttura — caso pratico + tre quesiti distribuiti su aree distinte + quesito di deontologia — richiede al candidato di costruire una preparazione orale che copra in modo equilibrato sostantivo e processuale, e di saper esporre un caso pratico in modo concreto e argomentato. La possibilità di scegliere la materia del terzo quesito fra sei opzioni rende strategica la scelta delle materie su cui investire di più in fase di studio.
| Avvertenza redazionale. Il decreto è in vigore dal 12 giugno 2026 ma deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni. In sede di conversione il testo può subire modifiche, anche significative. Aggiorneremo questa pagina ogni volta che vi siano sviluppi rilevanti dell’iter parlamentare di conversione. |
Quando si applicano le nuove regole?
Il DL è in vigore dal 12 giugno 2026 e si applica dalla prima sessione d’esame successiva all’entrata in vigore. La prima sessione utile è quella di dicembre 2026, che si svolgerà già nel nuovo regime.
L’esame avvocato 2026 prevede ancora due prove scritte?
Sì. L’esame si articola in due prove scritte (parere motivato e atto giudiziario) e una prova orale. La materia delle prove scritte è scelta dal candidato fra diritto privato, diritto penale e diritto amministrativo. La materia del parere e quella dell’atto possono essere diverse.
Si potranno usare i codici alle prove scritte?
Sì, ma soltanto i codici annotati con la giurisprudenza. Non sono ammessi testi, scritti informatici, strumenti elettronici o di telecomunicazione.
Com’è strutturato il nuovo orale?
Il colloquio si articola in quattro componenti: la soluzione di un caso pratico in una materia scelta fra civile, penale e amministrativo; tre quesiti (uno di diritto processuale civile o penale a scelta, uno di diritto sostanziale fra civile, penale e amministrativo a scelta, uno fra diritto costituzionale, commerciale, del lavoro, internazionale, dell’Unione Europea e tributario a scelta); un quesito in materia di ordinamento, deontologia e previdenza forense.
Quali punteggi servono per superare l’esame?
Per accedere all’orale serve un punteggio non inferiore a 18 punti per ciascuna prova scritta. Per superare l’orale serve un punteggio complessivo non inferiore a 90 punti e un punteggio non inferiore a 18 punti per ciascuna delle prove e per ciascuno dei quesiti.
Quanto costa la sessione d’esame?
La tassa d’esame è di 62 euro, da versare al momento della presentazione della domanda. L’importo è aggiornato ogni tre anni secondo l’indice ISTAT.
Cosa succede al DDL Nordio in esame al Senato?
Il DDL delega prosegue il suo iter al Senato. Il decreto-legge interviene direttamente sulla sola disciplina dell’esame, abrogando le norme corrispondenti della legge professionale del 2012. Sulle altre materie oggetto della delega (tirocinio, ordinamento, deontologia, organizzazione forense) il DDL conserva la sua funzione e attende l’esame del Senato.
Il decreto-legge può essere modificato?
Sì. Il decreto-legge deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla pubblicazione (entro l’11 agosto 2026). In sede di conversione il testo può essere modificato. In assenza di conversione, le disposizioni perdono efficacia retroattivamente.
Cosa devo fare adesso se sto preparando l’esame di dicembre?
Continuare a prepararti sulle due prove scritte (parere e atto), curare l’analisi del caso pratico, costruire una preparazione orale che copra le aree sostanziali e processuali con attenzione alla materia che intenderai scegliere per il terzo quesito. La struttura della preparazione non cambia rispetto a quanto stavi già facendo: cambia, nei dettagli operativi dell’orale, la mappa delle aree da presidiare.
Due prove scritte, codici annotati, prova orale articolata.
Il 4 giugno 2026 il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che ridisegna l’esame di Stato per l’accesso alla professione di avvocato. L’esame torna a una struttura a due prove scritte e una prova orale, in presenza, con il solo ausilio dei codici annotati con la giurisprudenza. La novità tecnica centrale è la videoscrittura obbligatoria: le prove scritte si redigono al computer in aula, non più a mano. Il decreto definisce inoltre oggetto delle prove, criteri di valutazione, modalità di ammissione all’orale e composizione delle commissioni. La nuova disciplina si applica dalla prima sessione successiva all’entrata in vigore.
In breve
- Atto — Decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri
- Data CdM — 4 giugno 2026
- Struttura esame — Due prove scritte + una prova orale, in unica sessione annuale
- Modalità prove scritte — In presenza, con videoscrittura obbligatoria
- Strumenti consultabili — Codici annotati con la giurisprudenza
- Oggetto prove scritte — Parere motivato e atto giudiziario, in materie a scelta tra diritto civile, penale e amministrativo
- Prova orale — Discussione delle prove scritte, soluzione di un caso pratico, quesiti in diritto sostanziale, processuale e deontologia forense
- Decorrenza — Prima sessione utile dopo l’entrata in vigore del decreto
Il decreto legge approvato in Consiglio dei Ministri ridefinisce l’impianto dell’esame di Stato per l’accesso alla professione di avvocato intervenendo su sei profili: tipologia e numero delle prove, modalità di svolgimento, strumenti consultabili, oggetto delle prove e criteri di valutazione, modalità di ammissione alla prova orale, composizione delle commissioni e delle sottocommissioni.
Si chiude in via definitiva la stagione del regime semplificato introdotto in via emergenziale con il decreto legge n. 51 del 2023 — prova unica integrata, valida per le sessioni 2023, 2024 e 2025 — e si abbandona contestualmente l’ipotesi di un mero ritorno all’assetto previsto dalla legge n. 247 del 2012 (tre prove scritte, codici non annotati, scrittura a mano). Il decreto disegna un terzo modello: due prove scritte, codici annotati, redazione al computer.
Il punto di maggiore discontinuità tecnica rispetto a tutti i regimi previgenti è l’introduzione della videoscrittura obbligatoria. Le prove scritte non vengono più redatte a mano dal candidato sul foglio protocollo, ma digitate al computer in postazione fissa, in aula d’esame, con software di videoscrittura controllata.
La modalità non coincide con la prova a distanza sperimentata nel regime emergenziale: il candidato non si collega da remoto, ma utilizza una postazione fornita nella sede d’esame, in condizioni di controllo equivalenti a quelle dello scritto tradizionale. L’obiettivo dichiarato della scelta è duplice: assicurare uniformità nella leggibilità e nella tracciabilità delle prove ai fini della correzione, e avvicinare le condizioni d’esame al contesto reale in cui un atto giudiziario o un parere vengono effettivamente redatti nello studio legale.
Sul piano operativo, il decreto demanda al provvedimento attuativo del Ministro della giustizia la disciplina delle specifiche tecniche del software, delle modalità di abilitazione delle postazioni, della gestione dei salvataggi e di eventuali strumenti compensativi per candidati con disturbi specifici di apprendimento.
Le prove scritte consistono nella redazione di un parere motivato e di un atto giudiziario, elaborati che il candidato sceglie tra le materie del diritto civile, del diritto penale e del diritto amministrativo. La scelta sulla materia su cui redigere ciascuna prova è del candidato, secondo lo schema tradizionale rivisitato dalla riforma.
Per lo svolgimento è consentito il solo ausilio dei codici annotati con la giurisprudenza. La consultazione è strumento ordinario della prova: il candidato non opera in regime di studio nozionistico, ma esercita una competenza professionale che presuppone l’uso degli strumenti che l’avvocato consulta in sede di redazione effettiva di un atto.
L’orale è articolato su tre momenti distinti: la discussione delle prove scritte, la soluzione di un caso pratico assegnato in sede d’esame, una serie di quesiti su diritto sostanziale, diritto processuale e deontologia forense. La discussione delle prove scritte trasforma l’orale in un momento di verifica anche sul lavoro svolto in fase scritta, non più come prova autonoma e separata.
Il decreto demanda al testo definitivo, e ai successivi provvedimenti attuativi del Ministero, la disciplina puntuale dei criteri di valutazione delle prove scritte e della soglia di ammissione alla prova orale. Sullo stesso piano è regolata la composizione delle commissioni e delle sottocommissioni d’esame, con riferimento al rapporto numerico tra avvocati, magistrati e docenti universitari.
La precisazione di questi profili — soglia minima per l’orale, peso ponderale del parere rispetto all’atto, numero dei membri delle sottocommissioni — sarà conoscibile solo alla pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale.
Il 26 maggio 2026 la Camera ha approvato il disegno di legge AC 2629 (DDL Nordio) di riforma organica dell’ordinamento forense, che interveniva anche sull’esame di abilitazione in linea con l’impostazione ora adottata dal Governo (due prove scritte, videoscrittura, codici annotati). Il testo è attualmente all’esame del Senato.
Il decreto legge del 4 giugno anticipa l’efficacia di parte di quei principi, garantendo certezza sulla disciplina applicabile già alla prima sessione utile, senza attendere il completamento dell’iter del DDL Nordio. Il coordinamento tra i due testi sarà definito in sede di conversione parlamentare del decreto: è possibile che la legge di conversione assorba o richiami integralmente le previsioni del DDL Nordio in materia d’esame, lasciando al disegno di legge il completamento dei profili più ampi della riforma dell’ordinamento forense.
La formula utilizzata dal decreto — “dalla prima sessione successiva all’entrata in vigore” — collega la decorrenza all’effettiva entrata in vigore del decreto, che coincide con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (o con la data eventualmente differita prevista dallo stesso provvedimento). La prossima sessione ordinaria d’esame è tradizionalmente fissata nel mese di dicembre.
Per la conferma puntuale dei tempi e dei luoghi sarà necessario attendere il decreto del Ministero della giustizia che indice la sessione, fissa il calendario delle prove, individua le sedi e le specifiche tecniche delle postazioni di videoscrittura.
| NOTA DI TRASPARENZA EDITORIALE
Il presente articolo è redatto sulla base del comunicato del Consiglio dei Ministri del 4 giugno 2026 e di una prima lettura delle anticipazioni della stampa specializzata. Il testo definitivo del decreto sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale nei prossimi giorni. Alcuni profili tecnici — soglia di ammissione all’orale, peso ponderale delle due prove scritte, specifiche del software di videoscrittura, composizione numerica delle commissioni — saranno conoscibili solo alla pubblicazione del testo e dei successivi provvedimenti attuativi. La pagina sarà aggiornata di conseguenza. |
Sul piano della preparazione, il decreto introduce tre discontinuità che richiedono un riorientamento del metodo di studio rispetto agli ultimi anni.
Parere e atto sono competenze tecniche distinte. Il parere richiede una struttura argomentativa che parte dalla qualificazione giuridica del caso e arriva a una conclusione motivata; l’atto presuppone padronanza dell’impostazione formale (intestazione, parti, qualifiche), dell’esposizione in fatto, dell’argomentazione in diritto e dell’individuazione del thema decidendum o del thema demandato. Chi si è preparato negli ultimi anni al formato a prova unica integrata deve recuperare entrambe le tecniche redazionali, ciascuna con il proprio metodo.
La redazione al computer cambia la gestione del tempo, la modalità di costruzione del testo, l’approccio alla revisione. La possibilità di intervenire sul testo a posteriori (taglia, incolla, riformulazione) modifica la strategia rispetto alla scrittura a mano, che impone una pianificazione preliminare più rigida. Il candidato che si esercita ancora su foglio protocollo si troverà in svantaggio operativo all’esame: la simulazione in videoscrittura va integrata stabilmente nel percorso di preparazione.
La consultazione dei codici annotati è strumento d’esame, non scorciatoia. La capacità di reperire rapidamente la massima rilevante, di valutarne la pertinenza al caso e di integrarla nell’argomentazione richiede un allenamento specifico. Il candidato che incontra il codice annotato solo in sede d’esame, senza averlo utilizzato sistematicamente in preparazione, perde tempo prezioso.
Allo stato, sulla base del solo comunicato del Consiglio dei Ministri, restano da precisare alcuni profili tecnici la cui definizione richiede la lettura del testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale e dei provvedimenti attuativi del Ministero della giustizia:
Cosa prevede il decreto del 4 giugno 2026 sull’esame avvocato?
Il decreto introduce un esame articolato in due prove scritte e una prova orale, in unica sessione annuale, in presenza, con l’utilizzo della videoscrittura e con l’ausilio dei codici annotati con la giurisprudenza. Le prove scritte consistono in un parere motivato e in un atto giudiziario, in materie a scelta tra diritto civile, penale e amministrativo.
Cosa significa videoscrittura all’esame avvocato?
Significa che le prove scritte vengono redatte al computer, in postazione fissa, presso le sedi d’esame fisiche. Non si tratta di prova a distanza: il candidato è presente in aula, utilizza una postazione fornita dal Ministero, con software di videoscrittura controllata. La scrittura a mano sul foglio protocollo è definitivamente abbandonata.
L’esame avvocato 2026 sarà a due prove scritte?
Sì. La disciplina approvata prevede due prove scritte — parere motivato e atto giudiziario — e una prova orale articolata. La nuova disciplina si applica a partire dalla prima sessione successiva all’entrata in vigore del decreto.
Si potranno usare i codici annotati con la giurisprudenza?
Sì. Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei codici annotati con la giurisprudenza. È una soluzione coerente con la complessità della prova e con la natura professionale della competenza richiesta al candidato.
Come è composta la prova orale?
L’orale è articolato su tre momenti: la discussione delle prove scritte, la soluzione di un caso pratico assegnato in sede d’esame, una serie di quesiti su diritto sostanziale, diritto processuale e deontologia forense.
Cosa cambia rispetto al regime degli ultimi anni?
Cambia tutto, su tre piani. Sul numero delle prove (due, non una sola); sulla modalità di scrittura (videoscrittura, non scrittura a mano né prova a distanza); sull’oggetto (parere e atto distinti, non più caso pratico integrato). Restano i codici annotati, già consentiti nel regime semplificato.
Cosa succede al DDL Nordio già approvato dalla Camera?
Il DDL Nordio (AC 2629), approvato dalla Camera il 26 maggio 2026, prosegue il suo iter al Senato. Il coordinamento con il decreto legge sarà definito in sede di conversione parlamentare; è possibile che la legge di conversione assorba in tutto o in parte le previsioni del DDL Nordio in materia d’esame.
Ora la parola al Senato — confermato l’impianto a due prove emerso in Commissione
Il 26 maggio 2026 l’Assemblea di Montecitorio ha approvato il disegno di legge delega sulla riforma dell’ordinamento forense con 177 voti favorevoli, 24 astenuti e nessun contrario. Il provvedimento passa ora al Senato, dove l’esame è preliminarmente calendarizzato fra il 9 e l’11 giugno. Confermato l’impianto a due prove scritte — parere motivato e atto giudiziario — emerso dai lavori della Commissione Giustizia.
In breve
Quando. Seduta di martedì 26 maggio 2026.
Voto. 177 favorevoli · 24 astenuti · 0 contrari.
Testo approvato. A.C. 2629-A — Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento forense.
Prossimo passaggio. Esame al Senato, indicato in via preliminare fra il 9 e l’11 giugno 2026.
Per i candidati. Confermato l’impianto a due elaborati scritti — parere motivato e atto giudiziario — già emerso dai lavori in Commissione.
Nella seduta di martedì 26 maggio l’Aula di Montecitorio ha approvato il testo A.C. 2629-A — Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento forense, nella formulazione licenziata dalla Commissione Giustizia il 7 maggio scorso al termine dell’esame in sede referente.
Il provvedimento è di iniziativa governativa (Ministro della Giustizia Carlo Nordio), collegato alla manovra di finanza pubblica, e abbinato in sede di esame ad altri sei progetti di legge (C. 594, C. 735, C. 751, C. 867, C. 2432, C. 2633).
Il testo si compone di tre articoli: l’articolo 1 conferisce la delega al Governo, da esercitare entro sei mesi attraverso uno o più decreti legislativi; l’articolo 2 fissa i principi e i criteri direttivi, articolati nelle lettere a)–cc); l’articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria.
Approvato dalla Camera, il DDL viene ora trasmesso al Senato della Repubblica, dove sarà esaminato come Atto Senato. Le indicazioni preliminari sui lavori parlamentari collocano l’esame in Aula fra il 9 e l’11 giugno 2026; la conferma definitiva del calendario sarà nota nei giorni precedenti.
| Nota. Le date 9–11 giugno sono indicate sulla base delle informazioni circolate nei lavori parlamentari. Il calendario ufficiale del Senato potrà essere oggetto di adeguamenti. |
Una volta approvato dal Senato — e qualora il testo non subisse modifiche — la legge delega potrà essere promulgata. Solo a quel punto comincerà il lavoro di scrittura dei decreti legislativi attuativi, da emanare entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge.
Per chi si prepara alla sessione di dicembre 2026, due punti meritano attenzione.
Primo: l’impianto a due elaborati scritti è confermato. Nel corso dei lavori in Commissione, gli emendamenti volti a ridurre la prova scritta a un’unica prova integrata erano stati respinti, e la Commissione aveva confermato l’impianto a parere motivato e atto giudiziario, in materia a scelta fra civile, penale e amministrativo. Questo è l’impianto recepito dal testo trasmesso al Senato.
| Avvertenza redazionale. La formulazione testuale della lettera bb) dell’articolo 2, come riportata nella sintesi di documentazione parlamentare, presenta un’espressione sintetica che richiede lettura del testo definitivo per essere sciolta senza margini di ambiguità. Aggiorneremo questa pagina non appena il testo trasmesso al Senato sarà disponibile come Atto Senato e consultabile nella sua versione integrale. |
Secondo: il diritto internazionale privato e processuale è tra le materie a scelta per l’orale. L’inserimento, votato in Commissione con il consenso trasversale di maggioranza e opposizione, è confermato nel testo arrivato in Aula. La materia si aggiunge alle altre opzioni (amministrativo, commerciale, costituzionale, del lavoro, dell’Unione europea, tributario, ecclesiastico).
Il voto della Camera accelera lo scenario che ad aprile avevamo definito “Scenario 1”: approvazione del DDL delega in tempo utile per consentire al Governo di emanare i decreti legislativi attuativi prima della sessione di dicembre.
Restano però due variabili da sciogliere:
Lo scenario 2 — decreto legge ad hoc per la sola sessione 2026 — perde quota man mano che l’iter del DDL delega procede, ma non può ancora essere escluso del tutto.
In aprile abbiamo scritto che l’errore più comune, in un quadro incerto, era sospendere la preparazione. Quell’analisi vale anche oggi, e a maggior ragione: il voto della Camera chiude un capitolo (la struttura dell’esame ormai consolidata nel dibattito parlamentare) ma ne apre uno tecnico (i tempi di scrittura dei decreti attuativi).
Chi arriva a dicembre con la preparazione fatta — su entrambi gli elaborati scritti, sulla capacità di analisi del caso, sulla solidità normativa e giurisprudenziale — sarà pronto in qualunque assetto definitivo. Chi avrà aspettato di “vedere come finisce” si troverà con poche settimane per recuperare in autunno.
La Camera ha definitivamente approvato la riforma dell’esame avvocato?
No. La Camera ha approvato il DDL delega in prima lettura il 26 maggio 2026. Il testo passa ora al Senato. Solo dopo l’approvazione del Senato (e, se non vi saranno modifiche, senza ulteriore lettura alla Camera) la legge delega potrà essere promulgata. Successivamente, il Governo dovrà emanare i decreti legislativi attuativi entro sei mesi.
Quando il Senato esaminerà il DDL Nordio?
L’esame al Senato è indicato in via preliminare fra il 9 e l’11 giugno 2026. Il calendario sarà confermato dalla Presidenza del Senato nei giorni precedenti.
L’esame avvocato 2026 sarà con una o due prove scritte?
Nel testo licenziato dalla Commissione Giustizia e arrivato in Aula, l’impianto è a due elaborati scritti — parere motivato e atto giudiziario, in materia a scelta fra civile, penale e amministrativo. La formulazione testuale definitiva sarà leggibile sul testo trasmesso al Senato, che pubblicheremo non appena disponibile.
Il diritto internazionale privato e processuale è una materia dell’esame 2026?
Sì, nelle materie a scelta per la prova orale. È stato reintrodotto con un emendamento approvato in Commissione con il consenso di maggioranza e opposizione, e il reinserimento è stato confermato nel testo arrivato in Aula. Si aggiunge alle altre opzioni: diritto amministrativo, commerciale, costituzionale, del lavoro, dell’Unione europea, tributario, ecclesiastico.
La nuova disciplina si applica già alla sessione di dicembre 2026?
Dipende dai tempi parlamentari e dai tempi di emanazione dei decreti legislativi attuativi. Lo scenario più lineare prevede approvazione del Senato e decreti delegati emanati entro l’autunno. In caso di slittamento, non è escluso un decreto legge ad hoc per disciplinare la sola sessione 2026, come accadde nelle sessioni 2020 e 2021.
Cosa devo fare adesso se sto preparando l’esame?
Continuare a prepararti su entrambi gli elaborati scritti (parere e atto), curare l’analisi del caso e la struttura argomentativa, mantenere solida la base normativa e giurisprudenziale. È la posizione che resta razionale in qualunque scenario definitivo.
Confermate due prove scritte, torna all’orale il diritto internazionale privato e processuale
La Commissione Giustizia della Camera ha bocciato gli emendamenti che proponevano di ridurre l’esame di abilitazione a una sola prova scritta. Confermato l’impianto a due prove — parere motivato e atto giudiziario — previsto dal DDL Nordio. Reinserito fra le materie della prova orale il diritto internazionale privato e processuale, su proposta trasversale di opposizione e maggioranza.
In breve
Nel corso dell’esame in sede referente del DDL C. 2629 “Nordio” — Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento forense — la Commissione Giustizia della Camera ha respinto gli emendamenti volti a ridurre a una sola prova scritta l’esame di abilitazione. Contestualmente, con un’approvazione trasversale che ha raccolto il consenso di forze di maggioranza e opposizione, sono stati accolti tre emendamenti identici che reinseriscono il diritto internazionale privato e processuale fra le materie della prova orale.
Il risultato consolida l’impianto a due prove scritte e una prova orale già previsto dalla versione governativa del DDL.
La Commissione Giustizia ha esaminato una serie di emendamenti all’articolo 2 del DDL 2629, con cui parte delle opposizioni (M5S e AVS) aveva proposto di semplificare la struttura dell’esame scritto, riducendolo a una sola prova integrata.
Gli emendamenti respinti con distinte votazioni
Nel presentare gli emendamenti 2.124 e 2.125, l’on. Valentina D’Orso (M5S) ha illustrato la proposta: un’unica prova scritta che coniugasse profili di diritto sostanziale e processuale in una materia a scelta del candidato fra diritto privato, penale e amministrativo. Secondo la proponente, la soluzione sarebbe stata coerente con la tendenza a puntare su un’unica specializzazione professionale sin dalle prime fasi della carriera.
L’on. Devis Dori (AVS) ha colto l’occasione per sollecitare il rappresentante del Governo a farsi carico dell’indeterminatezza sulle modalità della prossima sessione d’esame, questione che — come ha ricordato — tocca migliaia di giovani praticanti.
Gli emendamenti sono stati tuttavia respinti, confermando l’impianto a due prove scritte previsto dal DDL:
Nella stessa sede la Commissione ha accolto, con approvazione trasversale, tre emendamenti di identico contenuto che reintroducono il diritto internazionale privato e processuale fra le materie oggetto della prova orale. La materia era stata espunta nelle versioni precedenti del testo e torna ora fra le opzioni a disposizione del candidato.
Il rilievo politico del voto non è secondario: l’accoglimento attraversa tutti gli schieramenti, con firmatari appartenenti ad area di maggioranza (Cavo, Romano), al Partito Democratico (Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa) e ad Alleanza Verdi-Sinistra (Dori). Un consenso ampio che testimonia il riconoscimento bipartisan della centralità della materia nella formazione dell’avvocato contemporaneo.
| Al comma 1, lettera bb), numero 3), dopo le parole: diritto ecclesiastico aggiungere le seguenti: , il diritto internazionale privato e processuale.
Emendamenti identici approvati: 2.128 (Cavo, Romano) · 2.129 (Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa) · 2.130 nuova formulazione (Dori). |
A seguito di questa modifica, il quadro aggiornato delle materie dell’orale previste dal DDL comprende — oltre alle materie obbligatorie (discussione delle prove scritte, caso pratico, diritto processuale civile e penale, diritto sostanziale coerente con la scelta dello scritto, ordinamento e deontologia forense) — due materie a scelta fra:
Il voto in Commissione produce due effetti concreti per chi si sta preparando:
A questo punto dell’iter parlamentare, la tempistica di entrata in vigore del nuovo modello resta il nodo più incerto. Due sono gli scenari ragionevolmente prospettabili, entrambi coerenti con l’impianto a due prove scritte ormai consolidato nel dibattito parlamentare.
Il DDL Nordio viene approvato dalla Camera, trasmesso al Senato e licenziato in tempo per consentire al Governo di emanare i decreti legislativi attuativi entro l’autunno. L’esame di dicembre 2026 si svolge già secondo il nuovo regime: due prove scritte (parere motivato + atto giudiziario), prova orale unica nella struttura ampliata, codici annotati ammessi. È lo scenario più lineare, ma richiede una tempistica parlamentare serrata.
Qualora il DDL delega non concludesse l’iter in tempo utile, il Governo potrebbe intervenire con un decreto legge specifico dedicato alla disciplina della sola sessione 2026, per assicurare certezza normativa. Ragionevolmente, un simile DL non potrebbe discostarsi dalle linee di indirizzo già emerse nel dibattito parlamentare: l’ipotesi più plausibile è che anticipi il modello a due prove scritte — parere motivato e atto giudiziario — rinviando ai decreti attuativi della delega la disciplina di dettaglio dell’orale, del tirocinio e dell’ordinamento professionale.
Questo scenario troverebbe precedenti concreti nella prassi recente: durante la fase pandemica il legislatore è già intervenuto con decreti legge specificamente dedicati all’esame forense — dal DL 22/2020 (conv. in L. 41/2020) al DL 31/2021 (conv. in L. 50/2021), che disciplinò compiutamente la sessione 2020 svolta nel 2021¹. Lo strumento giuridico è dunque disponibile e politicamente praticabile.
| ¹ Nota. L’ipotesi del decreto legge è formulata come scenario ricostruttivo plausibile sulla base delle dinamiche abituali del legislatore in materia. Non risultano a oggi indicazioni ufficiali del Governo in tal senso. I precedenti pandemici citati (DL 22/2020 e DL 31/2021) confermano tuttavia che lo strumento è stato già utilizzato per disciplinare in via d’urgenza singole sessioni dell’esame di abilitazione forense, in deroga al regime ordinario. |
In qualunque dei due scenari, l’impianto sostanziale della preparazione non cambia:
L’errore più comune in un quadro incerto è sospendere la preparazione in attesa di certezze. È l’opposto di quello che serve: chi arriva a dicembre con una preparazione costruita su entrambi i formati di scritto e sulle capacità trasversali (analisi del caso, struttura argomentativa, redazione) sarà pronto in qualunque scenario. Chi avrà aspettato rischia di rincorrere con pochi mesi a disposizione.
La Commissione Giustizia della Camera ha respinto gli emendamenti che proponevano la prova unica. Il DDL Nordio conferma due prove scritte: un parere motivato e un atto giudiziario in materia a scelta fra civile, penale e amministrativo.
In tale ipotesi non è da escludere che il Governo intervenga con un decreto legge ad hoc per disciplinare la sola sessione 2026, sul modello dei precedenti DL 22/2020 e DL 31/2021 adottati in fase pandemica. Lo scenario più plausibile prevederebbe comunque l'anticipazione del modello a due prove scritte (parere + atto).
La situazione normativa sull’esame di avvocato 2026 si sta chiarendo, anche se resta articolata.
Alla Camera dei Deputati si stanno muovendo contemporaneamente due iniziative legislative parallele che riguardano l’esame: il disegno di legge di riforma dell’ordinamento forense (riforma Nordio) e il decreto Milleproroghe.
Può sembrare confusionario avere due binari legislativi contemporanei sullo stesso tema, ma la logica è chiara: entrambe le iniziative convergono sulla stessa direzione e mirano a evitare lo stesso problema.
Per capire perché si stanno muovendo su due fronti, bisogna partire dal rischio che si vuole scongiurare.
Allo stato attuale, se non venisse approvato nulla entro l’estate 2026, l’esame di avvocato di dicembre 2026 si svolgerebbe secondo la Legge 31 dicembre 2012, n. 247 nella sua formulazione originaria. Questo significherebbe:
Questo sistema non è mai entrato effettivamente in applicazione dal 2012 a oggi perché è stato sempre rinviato o modificato con provvedimenti temporanei. Il ritorno a questo sistema “puro” sarebbe particolarmente gravoso per i candidati, soprattutto per l’assenza dei codici annotati.
Ed è proprio per evitare questo scenario che si stanno muovendo contemporaneamente su due binari legislativi.
Il disegno di legge di riforma dell’ordinamento forense, attualmente all’esame della Camera, prevede una modifica strutturale dell’esame di avvocato.
Proposta originaria della riforma
Il testo base del DDL prevede due prove scritte (invece delle tre attuali), da svolgersi in videoscrittura con la possibilità di consultare codici annotati con giurisprudenza.
Emendamento presentato: riduzione a una sola prova
Durante l’esame parlamentare del DDL è stato presentato l’emendamento AC 2629 (firmatari: D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Perantoni, Dell’Olio, Dori) che propone di modificare ulteriormente la riforma riducendo le prove scritte da due a una.
Secondo questo emendamento, l’esame scritto consisterebbe nella redazione di un solo atto giudiziario che richieda conoscenze di diritto sostanziale e processuale, in una materia a scelta dal candidato tra diritto privato, penale e amministrativo.
L’emendamento conferma:
Questo emendamento è ancora in discussione e potrebbe essere approvato, modificato o respinto durante l’iter parlamentare.
Parallelamente al DDL di riforma, alla Camera è in esame il decreto Milleproroghe, che ogni anno raccoglie le proroghe di regimi temporanei in scadenza.
Proprio in questo decreto sono stati presentati emendamenti che riguardano l’esame di avvocato, con una strategia a due livelli per coprire tutti gli scenari possibili.
Prima serie di emendamenti: proroga del sistema “Vigliani” (emendamenti 12.9-12.12)
Gli emendamenti identici 12.9, 12.10, 12.11 e 12.12 (presentati da diversi gruppi parlamentari) propongono di prorogare per il 2026 il sistema d’esame applicato nelle sessioni 2023, 2024 e 2025.
Questo sistema, nato con il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 (noto come “decreto Vigliani”), prevede:
La proroga estenderebbe questo regime temporaneo anche all’esame di dicembre 2026, evitando il ritorno automatico alla Legge 247/2012.
Seconda serie di emendamenti: rete di sicurezza (emendamenti 12.13-12.18)
Gli emendamenti 12.13, 12.14, 12.16, 12.17 e 12.18 rappresentano una rete di sicurezza nel caso in cui la proroga del sistema “Vigliani” non venisse approvata.
Questi emendamenti non prorogano il sistema a una prova, ma intervengono direttamente sulla Legge 247/2012 per modificare un elemento cruciale: reintroducono la possibilità di consultare i codici annotati durante le prove scritte.
In pratica, se dovesse applicarsi la Legge 247/2012, questi emendamenti garantirebbero che l’esame si svolga con:
Questa soluzione rappresenta un compromesso: non sarebbe il sistema ideale a una o due prove, ma almeno eviterebbe lo scenario peggiore (tre prove senza codici).
La strategia legislativa può sembrare ridondante, ma ha una logica precisa: coprire tutti gli scenari possibili e garantire comunque un risultato accettabile.
Vediamo le combinazioni possibili:
Scenario A: passa la riforma dell’ordinamento forense
→ Due prove scritte (o una sola se viene approvato l’emendamento AC 2629)
→ Con codici annotati
→ Videoscrittura
Scenario B: non passa la riforma, ma passa il Milleproroghe con emendamenti 12.9-12.12
→ Una prova scritta (sistema Vigliani prorogato)
→ Con codici annotati
→ Modalità tradizionale (non videoscrittura)
Scenario C: non passa la riforma, passa il Milleproroghe con emendamenti 12.13-12.18
→ Tre prove scritte (Legge 247/2012 modificata)
→ Con codici annotati (questo è il punto cruciale modificato)
→ Modalità tradizionale (non videoscrittura)
Scenario D: non passa nulla
→ Tre prove scritte
→ Senza codici annotati
→ Applicazione pura della Legge 247/2012
Gli emendamenti al Milleproroghe sono proprio pensati per evitare lo Scenario D, garantendo che in ogni caso i candidati possano consultare i codici annotati.
Il decreto Milleproroghe deve essere approvato definitivamente dalla Camera entro il 19 febbraio 2026.
Questo significa che entro il 20 febbraio 2026 avremo chiarezza su almeno uno dei due binari legislativi: sapremo se e quali emendamenti al Milleproroghe sono stati approvati.
Per quanto riguarda la riforma dell’ordinamento forense, i tempi sono meno certi, ma l’iter parlamentare è comunque in corso e potrebbe concludersi nei prossimi mesi.
Cosa significa per chi si prepara all’esame 2026
Chi sta studiando per l’esame di dicembre 2026 ha davanti uno scenario che sta per chiarirsi, con alcuni elementi già certi e altri ancora da definire.
Punti certi
I codici annotati con giurisprudenza saranno utilizzabili. Questo è garantito da qualsiasi combinazione normativa attualmente in discussione. Preparati a usarli efficacemente: saper navigare velocemente tra norme e sentenze, trovare i riferimenti giusti in poco tempo, integrare giurisprudenza negli elaborati è una competenza fondamentale in ogni scenario.
Non si dovrebbe applicare il sistema più gravoso (tre prove senza codici). Tutti gli interventi normativi in discussione mirano esplicitamente a evitare questo scenario.
Come prepararsi in questa fase di transizione
La strategia più solida resta quella già valida negli anni scorsi: sviluppare competenze trasversali che funzionano in qualsiasi formato d’esame.
Tecnica compositiva: saper strutturare pareri e atti giudiziari completi, con schema logico chiaro (fatto, diritto, soluzione) è utile sia che tu debba scriverne uno, due o tre.
Uso efficace dei codici annotati: questa competenza diventa ancora più importante sapendo che sarà utilizzabile sicuramente. Esercitati a trovare rapidamente norme e giurisprudenza pertinente, a leggere velocemente le massime, a integrare i riferimenti giurisprudenziali negli elaborati senza perdere tempo.
Gestione del tempo: qualunque sia il numero di prove, dovrai comunque redigere elaborati completi in tempi limitati. La capacità di pianificare la traccia, dosare il tempo tra le diverse sezioni dell’elaborato, scrivere in modo efficiente è trasversale.
Ius&Law monitora quotidianamente l’iter parlamentare di entrambi i provvedimenti (riforma dell’ordinamento forense e decreto Milleproroghe) e aggiorna questa pagina ogni volta che emergono novità concrete.
I prossimi aggiornamenti riguarderanno:
quello presentato a gennaio 2026 che una sola prove scritta anziché due
È stato presentato un emendamento al disegno di legge di riforma dell’ordinamento forense (AC 2629) che modifica sostanzialmente la struttura dell’esame scritto per l’abilitazione alla professione di avvocato.
L’emendamento propone di passare da due prove scritte a una sola prova scritta, cambiando anche le modalità di svolgimento rispetto a quanto previsto dalla bozza originaria della riforma.
L’emendamento interviene sul comma 1, lettera bb) del disegno di legge, modificando sia il numero delle prove sia le modalità di svolgimento.
Testo dell’emendamento
Al comma 1, lettera bb), numero 1), sostituire le parole: “due prove scritte” con le seguenti: “una prova scritta”.
Conseguentemente, sostituire il numero 2) con il seguente:
2) le modalità di svolgimento della prova scritta, stabilendo che essa consista nella redazione in presenza e in modalità di videoscrittura con il solo ausilio dei codici annotati con la giurisprudenza, di un atto giudiziario, che richieda conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale su un quesito proposto, in una materia a scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo.
Firmatari: D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Perantoni, Dell’Olio (emendamento *2.124) e Dori (emendamento *2.125).
L’emendamento modifica due aspetti fondamentali dell’esame scritto rispetto alla bozza originaria della riforma.
Numero di prove: da due a una
La proposta originaria prevedeva due prove scritte. Con questo emendamento, l’esame scritto si ridurrebbe a una sola prova.
Questa modifica avrebbe un impatto evidente sulla durata complessiva dell’esame e sulla preparazione richiesta ai candidati, concentrando la valutazione delle competenze tecniche in un’unica giornata d’esame invece che in due.
Tipologia di prova: solo atto giudiziario
L’emendamento specifica che la prova scritta consiste nella redazione di un atto giudiziario, eliminando quindi la distinzione tra diverse tipologie di elaborato (parere motivato e atto giudiziario) che caratterizzava il progetto di nuovo esame.
Il candidato dovrà redigere un atto giudiziario che richieda conoscenze sia di diritto sostanziale sia di diritto processuale, su un quesito proposto dalla commissione.
L’emendamento conferma due aspetti già previsti dalla bozza originaria della riforma:
Videoscrittura: la prova si svolge al computer, non più manualmente.
Codici annotati con giurisprudenza: il candidato può consultare i codici annotati durante lo svolgimento della prova, come avviene già nell’attuale sistema d’esame.
Resta specificato che la prova si svolge in presenza, quindi presso le sedi d’esame fisiche e non da remoto.
|
Confronto: riforma originaria vs. emendamento Aspetto |
Riforma originaria (bozza) |
Emendamento AC 2629 |
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Numero prove scritte |
Due prove scritte |
Una sola prova scritta |
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Tipologia elaborato |
Non specificato nell’emendamento |
Solo atto giudiziario |
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Modalità di svolgimento |
Videoscrittura, in presenza, con codici annotati |
Confermato: videoscrittura, in presenza, con codici annotati |
Il decreto Milleproroghe ha tempi certi (deve essere approvato entro 19 febbraio 2026) e quindi è probabile che almeno gli emendamenti "di sicurezza" (12.13-12.18) vengano approvati per evitare il ritorno alla Legge 247/2012 pura. La riforma dell'ordinamento ha tempi meno stringenti ma un iter comunque avviato.
Dipenderà dalle date di entrata in vigore e dalle disposizioni di coordinamento tra i due provvedimenti. In genere, una riforma strutturale prevale su una proroga temporanea, ma il legislatore potrebbe anche prevedere esplicitamente che il Milleproroghe si applichi "nelle more" dell'entrata in vigore della riforma.
È tecnicamente possibile solo se entrambi i binari legislativi fallissero completamente. Ma questo scenario è molto improbabile dato che tutti i gruppi parlamentari hanno presentato emendamenti al Milleproroghe proprio per evitarlo. C'è consenso trasversale sul fatto che il ritorno al sistema del 2012 puro sarebbe eccessivamente gravoso.
Certezza completa l'avrai solo quando i provvedimenti saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale e quando il Ministero della Giustizia pubblicherà il bando d'esame con le modalità specifiche. Tuttavia, entro il 20 febbraio 2026 (esito Milleproroghe) avrai già un quadro molto più chiaro degli scenari possibili.
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