Aggiornamenti riforma esame avvocato 2026 – Aprile
Esame avvocato 2026: respinta la prova unica
Confermate due prove scritte, torna all’orale il diritto internazionale privato e processuale
La Commissione Giustizia della Camera ha bocciato gli emendamenti che proponevano di ridurre l’esame di abilitazione a una sola prova scritta. Confermato l’impianto a due prove — parere motivato e atto giudiziario — previsto dal DDL Nordio. Reinserito fra le materie della prova orale il diritto internazionale privato e processuale, su proposta trasversale di opposizione e maggioranza.
In breve
Nel corso dell’esame in sede referente del DDL C. 2629 “Nordio” — Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento forense — la Commissione Giustizia della Camera ha respinto gli emendamenti volti a ridurre a una sola prova scritta l’esame di abilitazione. Contestualmente, con un’approvazione trasversale che ha raccolto il consenso di forze di maggioranza e opposizione, sono stati accolti tre emendamenti identici che reinseriscono il diritto internazionale privato e processuale fra le materie della prova orale.
Il risultato consolida l’impianto a due prove scritte e una prova orale già previsto dalla versione governativa del DDL.
Che cosa è successo in Commissione
La Commissione Giustizia ha esaminato una serie di emendamenti all’articolo 2 del DDL 2629, con cui parte delle opposizioni (M5S e AVS) aveva proposto di semplificare la struttura dell’esame scritto, riducendolo a una sola prova integrata.
Gli emendamenti respinti con distinte votazioni
- D’Orso 2.122 e Dori 2.123 — respinti;
- D’Orso 2.124 e Dori 2.125 (identici) — respinti;
- Dori 2.126 — respinto.
Nel presentare gli emendamenti 2.124 e 2.125, l’on. Valentina D’Orso (M5S) ha illustrato la proposta: un’unica prova scritta che coniugasse profili di diritto sostanziale e processuale in una materia a scelta del candidato fra diritto privato, penale e amministrativo. Secondo la proponente, la soluzione sarebbe stata coerente con la tendenza a puntare su un’unica specializzazione professionale sin dalle prime fasi della carriera.
L’on. Devis Dori (AVS) ha colto l’occasione per sollecitare il rappresentante del Governo a farsi carico dell’indeterminatezza sulle modalità della prossima sessione d’esame, questione che — come ha ricordato — tocca migliaia di giovani praticanti.
Gli emendamenti sono stati tuttavia respinti, confermando l’impianto a due prove scritte previsto dal DDL:
- una prima prova: parere motivato in materia a scelta fra civile, penale e amministrativo;
- una seconda prova: atto giudiziario nella stessa o in diversa materia.
La novità sull’orale: rientra il diritto internazionale privato e processuale
Nella stessa sede la Commissione ha accolto, con approvazione trasversale, tre emendamenti di identico contenuto che reintroducono il diritto internazionale privato e processuale fra le materie oggetto della prova orale. La materia era stata espunta nelle versioni precedenti del testo e torna ora fra le opzioni a disposizione del candidato.
Il rilievo politico del voto non è secondario: l’accoglimento attraversa tutti gli schieramenti, con firmatari appartenenti ad area di maggioranza (Cavo, Romano), al Partito Democratico (Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa) e ad Alleanza Verdi-Sinistra (Dori). Un consenso ampio che testimonia il riconoscimento bipartisan della centralità della materia nella formazione dell’avvocato contemporaneo.
Il testo dell’emendamento
| Al comma 1, lettera bb), numero 3), dopo le parole: diritto ecclesiastico aggiungere le seguenti: , il diritto internazionale privato e processuale.
Emendamenti identici approvati: 2.128 (Cavo, Romano) · 2.129 (Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa) · 2.130 nuova formulazione (Dori). |
A seguito di questa modifica, il quadro aggiornato delle materie dell’orale previste dal DDL comprende — oltre alle materie obbligatorie (discussione delle prove scritte, caso pratico, diritto processuale civile e penale, diritto sostanziale coerente con la scelta dello scritto, ordinamento e deontologia forense) — due materie a scelta fra:
- diritto amministrativo;
- diritto commerciale;
- diritto costituzionale;
- diritto del lavoro;
- diritto dell’Unione europea;
- diritto tributario;
- diritto ecclesiastico;
- diritto internazionale privato e processuale (reintrodotto).
Che cosa significa per i candidati
Il voto in Commissione produce due effetti concreti per chi si sta preparando:
- Struttura a due scritti confermata. Decade — salvo ulteriori interventi in Aula — l’ipotesi di una prova unica integrata. Chi affronterà l’esame sotto il nuovo regime dovrà prepararsi a scrivere sia un parere motivato sia un atto giudiziario.
- Più materie possibili all’orale. Il reinserimento del diritto internazionale privato e processuale amplia il ventaglio di opzioni e richiede, a chi intendesse sceglierlo, una preparazione specifica.
I due scenari possibili per l’esame di dicembre 2026
A questo punto dell’iter parlamentare, la tempistica di entrata in vigore del nuovo modello resta il nodo più incerto. Due sono gli scenari ragionevolmente prospettabili, entrambi coerenti con l’impianto a due prove scritte ormai consolidato nel dibattito parlamentare.
Scenario 1 — Approvazione del DDL delega e decreti attuativi in tempo utile
Il DDL Nordio viene approvato dalla Camera, trasmesso al Senato e licenziato in tempo per consentire al Governo di emanare i decreti legislativi attuativi entro l’autunno. L’esame di dicembre 2026 si svolge già secondo il nuovo regime: due prove scritte (parere motivato + atto giudiziario), prova orale unica nella struttura ampliata, codici annotati ammessi. È lo scenario più lineare, ma richiede una tempistica parlamentare serrata.
Scenario 2 — Decreto legge ad hoc per l’esame 2026
Qualora il DDL delega non concludesse l’iter in tempo utile, il Governo potrebbe intervenire con un decreto legge specifico dedicato alla disciplina della sola sessione 2026, per assicurare certezza normativa. Ragionevolmente, un simile DL non potrebbe discostarsi dalle linee di indirizzo già emerse nel dibattito parlamentare: l’ipotesi più plausibile è che anticipi il modello a due prove scritte — parere motivato e atto giudiziario — rinviando ai decreti attuativi della delega la disciplina di dettaglio dell’orale, del tirocinio e dell’ordinamento professionale.
Questo scenario troverebbe precedenti concreti nella prassi recente: durante la fase pandemica il legislatore è già intervenuto con decreti legge specificamente dedicati all’esame forense — dal DL 22/2020 (conv. in L. 41/2020) al DL 31/2021 (conv. in L. 50/2021), che disciplinò compiutamente la sessione 2020 svolta nel 2021¹. Lo strumento giuridico è dunque disponibile e politicamente praticabile.
| ¹ Nota. L’ipotesi del decreto legge è formulata come scenario ricostruttivo plausibile sulla base delle dinamiche abituali del legislatore in materia. Non risultano a oggi indicazioni ufficiali del Governo in tal senso. I precedenti pandemici citati (DL 22/2020 e DL 31/2021) confermano tuttavia che lo strumento è stato già utilizzato per disciplinare in via d’urgenza singole sessioni dell’esame di abilitazione forense, in deroga al regime ordinario. |
Preparazione: la posizione più razionale in un quadro incerto
In qualunque dei due scenari, l’impianto sostanziale della preparazione non cambia:
- il candidato dovrà comunque saper scrivere un parere e scrivere un atto;
- dovrà saper ragionare su casi concreti con struttura logica e rigore argomentativo;
- dovrà avere una conoscenza normativa e giurisprudenziale solida, indipendentemente dalla consultabilità di codici annotati o “vergini”.
L’errore più comune in un quadro incerto è sospendere la preparazione in attesa di certezze. È l’opposto di quello che serve: chi arriva a dicembre con una preparazione costruita su entrambi i formati di scritto e sulle capacità trasversali (analisi del caso, struttura argomentativa, redazione) sarà pronto in qualunque scenario. Chi avrà aspettato rischia di rincorrere con pochi mesi a disposizione.
Fonti
- Atti parlamentari, Camera dei Deputati, Commissione Giustizia — esame del DDL C. 2629 (Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento forense) e abbinate C. 594, C. 735, C. 751, C. 867, C. 2432, C. 2633.
- Scheda del DDL C. 2629 — Camera dei Deputati: camera.it/leg19/126?idDocumento=2629
- DL 13 marzo 2021, n. 31, convertito in L. 15 aprile 2021, n. 50.
- DL 8 aprile 2020, n. 22, convertito in L. 6 giugno 2020, n. 41.


